Art. 1.

      1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore provenienti dal servizio permanente ruoli speciali e ad esaurimento nonché dalle categorie del complemento e della riserva di complemento, delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, possono conseguire, a domanda, in deroga all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e al sesto comma dell'articolo unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, e ferme restando le modalità previste dalle medesime leggi, tutte le promozioni previste, anche oltre il grado massimo del ruolo di provenienza, purché non superino il grado massimo stabilito per il corrispondente ruolo normale, del servizio permanente effettivo.